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Statuto

Approvato con le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di: Argelato, deliberazione n. 27 del 2/4/2008; Bentivoglio, deliberazione n. 13 del 3/4/2008; Castello d'Argile, deliberazione n. 21 del 3/4/2008; Castel Maggiore, deliberazione n. 22 del 26/3/2008; Galliera, deliberazione n. 25 del 7/4/2008; Pieve di Cento, deliberazione n. 22 del 10/4/2008; San Giorgio di Piano, deliberazione n. 20 del 31/3/2008; San Pietro in Casale, deliberazione n. 33 del 25/3/2008.>>

Unione Reno Galliera

Statuto

Approvato con le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di:
Argelato, deliberazione  n. 27 del 2/4/2008;
Bentivoglio, deliberazione  n. 13 del 3/4/2008;
Castello d'Argile, deliberazione n. 21 del 3/4/2008;
Castel Maggiore, deliberazione  n. 22 del 26/3/2008;
Galliera, deliberazione  n. 25 del 7/4/2008;
Pieve di Cento, deliberazione  n. 22 del 10/4/2008;
San Giorgio di Piano, deliberazione n. 20  del 31/3/2008;
San Pietro in Casale, deliberazione  n. 33 del 25/3/2008.

Indice

Titolo I
Principi fondamentali

Articolo 1  Istituzione dell'Unione Reno Galliera. Sede............................................pagina 3
Articolo 2 Stemma e Gonfalone....................................................................................pagina 4
 Articolo 3 Finalità e compiti dell'Unione.....................................................................pagina 4
Articolo 4 Durata e Scioglimento dell'Unione.............................................................pagina 5
Articolo 5 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione..................................pagina 5
Articolo 6 Funzioni dell'Unione......................................................................................pagina 6
Articolo 7 Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione.............................pagina 7

Titolo II
Organi di governo dell'Unione

Articolo 8 Organi di governo..........................................................................................pagina 8
Articolo 9 Cause di ineleggibilità o incompatibilità...................................................pagina 9

Il Consiglio
Articolo 10 Composizione..............................................................................................pagina 9
Articolo 11 Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell'Unione.............................pagina 10
Articolo 12 Competenze.................................................................................................pagina 11
Articolo 13 Il Presidente del Consiglio dell'Unione...................................................pagina 12
Articolo 14 I consiglieri dell'Unione..............................................................................pagina 12
Articolo 15 Decadenza e dimissioni dei consiglieri.................................................pagina 13

Il Presidente dell'Unione.La Giunta dell'Unione
Articolo 16 Elezione del Presidente dell'Unione. Durata. Cessazione.................pagina 14
Articolo 17 Composizione della Giunta ......................................................................pagina 15
Articolo 18 Funzioni del Presidente dell'Unione........................................................pagina 15
Articolo 19 Il Vicepresidente dell'Unione.....................................................................pagina 16
Articolo 20 Funzioni della Giunta..................................................................................pagina 16

Titolo III
Istituti di Partecipazione e Trasparenza

Articolo 21 Diritto d'informazione e di accesso agli atti...........................................pagina 17
Articolo 22 Partecipazione al procedimento amministrativo..................................pagina 17
Articolo 23 Istituzione del Difensore Civico................................................................pagina 18

Titolo IV
Organizzazione amministrativa

Articolo 24 Principio di distinzione..............................................................................pagina 19
Articolo 25 Principi di amministrazione.....................................................................pagina 19
Articolo 26 Criteri di organizzazione...........................................................................pagina 20
Articolo 27 Principi in materia di personale .............................................................pagina 20
Articolo 28 Principi di collaborazione.........................................................................pagina 21
Articolo 29 Funzioni di Direzione Generale dell'Unione.........................................pagina 22
Articolo 30 Principi in materia di servizi pubblici locali.          
                    Partecipazioni in società .........................................................................pagina 23


Titolo V
Finanza e contabilità

Articolo 31 Finanze dell'Unione...................................................................................pagina 24
Articolo 32 Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione….....pagina 24
Articolo 33 Revisione economica e finanziaria ........................................................pagina 25
Articolo 34 Ordinamento contabile e servizio finanziario........................................pagina 25
Articolo 35 Affidamento del servizio di tesoreria ......................................................pagina 25


Titolo VI
Norme transitorie e finali

Articolo 36 Il Presidente temporaneo.........................................................................pagina 26
Articolo 37 Atti regolamentari........................................................................................pagina 26
Articolo 38 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili …....pagina 26
Articolo 39 Effetti dello Statuto e Costituzione dell'Unione.....................................pagina 27
Articolo 40 Propostae di modifica dello Statuto........................................................pagina 27
Articolo 41 Norma finale ...............................................................................................pagina 27

_________________..


TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1
Istituzione dell'Unione Reno Galliera. Sede

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti la disciplina delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali", è costituita l'Unione denominata "Reno Galliera" tra i Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale.

2. L'Unione ha sede nel territorio del Comune di San Giorgio di Piano. Con delibera del Consiglio dell'Unione la sede medesima potrà essere variata, nell'ambito del territorio dell'Unione, senza necessità di modifiche statutarie.

3. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio d'Unione. Possono, altresì, essere istituiti sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al successivo comma 5.

4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

5. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.267/00.

6. L'Unione dei Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Articolo 2
Stemma e gonfalone

1. L'Unione dei Comuni ha proprio stemma e gonfalone.

2. Lo stemma dell'Unione è composto da una stilizzazione del fiume Reno e della Strada Galliera, con la denominazione dell'Ente "Unione Reno Galliera".

3. Nelle comunicazioni e nei simboli ufficiali la denominazione può essere affiancata dai nomi dei singoli Comuni aderenti.

4. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente all'Unione Reno Galliera, fatta salva la facoltà di utilizzazione dello stemma da parte di terzi, con autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Articolo 3
Finalità e compiti dell'Unione

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.

2.  E' compito primario dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il conferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi generali.

3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di differenziazione, sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonchéai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.

Articolo 4
Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario;
b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell’Unione.

3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all’Unione, anche se receduto prima dello scioglimento.

Articolo 5
Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. L’adesione all’Unione di nuovi Comuni è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, su proposta del Consiglio dell’Unione.

2. L’adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con propria deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a decorrere dall’esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell’Unione rappresentanti dell’ente receduto.

5. Gli organi dell’Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall’Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell’ente.

6. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all’Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall’Unione.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall’Unione rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell’Unione costituito con il contributo statale e regionale; rinunzia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell’Unione costituito con contributi dei comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

Articolo 6
Funzioni dell’Unione

1. I Comuni possono conferire all’Unione l’esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati.

2. I Comuni possono conferire all’Unione, secondo le vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai Comuni.

3. I Comuni possono altresì conferire all’Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell’interesse dei Comuni aderenti.

4. L’elenco delle funzioni e/o servizi conferiti in via di prima costituzione, è indicato nell’allegato C alla deliberazione di approvazione del presente Statuto del quale non costituisce parte integrante e sostanziale.

5. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai Consigli Comunali interessati con le modalità di seguito indicate.

Articolo 7
Modalità di attribuzione delle competenze all’Unione

1. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 si determina con l’approvazione di conformi deliberazioni adottate successivamente all’approvazione dello Statuto dell’Unione da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con l’adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell’Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.

2. Con le deliberazioni di cui al comma 1 si approvano le relative convenzioni, da approvarsi con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere:
a) il contenuto della funzione o del servizio conferito anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
b) i rapporti finanziari tra gli enti;
c) il trasferimento di personale;
d) il trasferimento di risorse strumentali;
e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
f) la durata;
g) le modalità di recesso.

3. Le spese di gestione dell’Unione verranno ripartite tra i comuni aderenti tenendo conto, di norma, dei parametri di popolazione, di adesione dei comuni alle convenzioni e del valore economico del servizio e/o funzione conferita.
 
4. L’individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata prioritariamente attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, salvo esplicite e condivise eccezioni. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di conferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse già esercitate dai Comuni.

5. Il conferimento all’Unione di nuove funzioni e servizi, non ricompresi nell’allegato c) della delibera di approvazione è teso alla partecipazione di tutti i Comuni aderenti all’Unione medesima, la quale, fatte salve le specificità dei territori e di determinati servizi, si impegnerà a definire l’organizzazione delle nuove funzioni o servizi in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i Comuni. Il conferimento di nuove funzioni e servizi è comunque subordinato alla verifica che la proposta di conferimento sia stata deliberata favorevolmente dalla maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 3/5 della popolazione complessiva dell’Unione.
.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO DELL’UNIONE

Articolo 8
Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

2. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

3. In tutti i casi di rinnovo i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell’Unione.

4. La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche,  garantita secondo la normativa vigente.

Articolo 9
Cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Valgono per i componenti degli Organi dell’Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti nell’Ordinamento delle autonomie locali.


Il Consiglio


Articolo 10
Composizione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da:
a) i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, quali membri di diritto;
b) un numero di consiglieri comunali ripartiti sulla base del numero dei componenti i consigli comunali secondo il seguente schema:

 

 

TOTALE  

 Maggioranza 

Minoranza  

 Sindaci

 Argelato 

3

1

1

1

 Bentivoglio 

3

1

1

1

 Castello d’Argile 

3

1

1

1

 Castel Maggiore 

5

3/2

1/2

1

 Galliera 

3

1

1

1

 Pieve di Cento 

3

1

1

1

 San Giorgio di Piano 

3

1

1

1

 San Pietro in Casale      

4

2

1

1

 Totale 

27

11/10

8/9

8


Nei Comuni con sistema elettorale proporzionale il numero dei Consiglieri comunali che rappresentano la minoranza può essere variato, fermo restando il numero totale dei consiglieri assegnati per il singolo Comune ed il rispetto del principio di garanzia della minoranza.

2. Il Consiglio adotta il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, fatte salve le disposizioni di legge in materia e nell’ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Allo stesso modo approva gli altri regolamenti riservati alla sua competenza per disciplinarne l’organizzazione e l’attività.

3. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell’Unione o di recesso di un Comune aderente, con la deliberazione di cui all’art. 5 viene rideterminata la ripartizione dei consiglieri spettanti a ciascun Comune, fermi restando i limiti di legge.

4. Nel caso in cui l’ingresso o il recesso di un Comune determini un numero pari di consiglieri, verrà attribuito al Comune con maggiore popolazione un ulteriore consigliere, nel rispetto del principio di garanzia della minoranza.

Articolo 11
Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell’Unione

1. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i consiglieri per singolo Comune con il sistema del voto limitato, al fine di garantire che almeno uno dei consiglieri eletti sia espressione della minoranza ed i restanti siano espressione della maggioranza consiliare. In caso di parità di voto prevale il più giovane di età.

2. I Consigli Comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell’insediamento, all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione.

3. I Comuni aderenti dovranno trasmettere alla segreteria dell’Unione l’attestazione dell’avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.

4. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell’Unione dovrà tenersi entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello Statuto dell’Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio  di competenza del Sindaco presidente dell’Associazione Reno Galliera, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

5. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio Comunale o da membri nominati dal commissario.

6. In via generale ogni consigliere dell’Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale decade anche dalla carica presso l’Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 12
Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge, in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. Il Presidente dell’Unione e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio relazioni sull’attività dell’Unione e comunque contestualmente all’approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione.

4. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

5. Le convocazioni sono effettuate di norma mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato da ciascun consigliere. Esse sono disposte con avviso del presidente contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della riunione almeno 5 giorni prima della data di convocazione. I giorni festivi non sono computati nei termini sopracitati, con la precisazione che il sabato non è considerato giorno festivo.

6. In casi d’urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima della data prevista per la seduta con qualsiasi mezzo utile ed efficace.

7. Le singole convenzioni disciplinano i rapporti di competenza del Consiglio dell’Unione e la competenza dei singoli Consigli Comunali nelle materie conferite.

Articolo 13
Il Presidente del Consiglio dell’Unione

1. Il Consiglio dell’Unione  presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella prima seduta del Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente. Tali cariche non possono essere ricoperte da Sindaci.

2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell’Unione e ne dirige i lavori e le attività.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente dell’Unione, inserendo all’ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

4. Il Presidente del Consiglio assicura un’adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del presente statuto la convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco Presidente dell’Associazione Reno Galliera, entro 30 giorni dalla data del ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 11, comma 3.

Articolo 14
I Consiglieri dell’Unione

1. I Consiglieri esercitano le funzioni e si avvalgono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio. I consiglieri, in quanto eletti dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie conferite all’Unione.

2. Ai Consiglieri possono essere affidati dal Presidente dell’Unione, sentita la Giunta, incarichi finalizzati per materie specifiche nei limiti e secondo le modalità fissate nel provvedimento d’incarico.

3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull’attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dalla delibera di nomina delle Commissioni.

4. Con deliberazione del Consiglio dell’Unione, ai consiglieri  attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dell’organo di cui fanno parte, un gettone di presenza di valore non superiore a quello previsto dalla legge per il Consiglio Comunale del Comune aderente con popolazione più numerosa, salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 15
Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio.

2. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia o altre cause indilazionabili, sono presentate al Presidente del Consiglio.

3. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell’Unione appena divenute efficaci, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 4.

6. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

7. I membri di diritto di cui all’art. 10, comma 1 lett. a) non possono decadere ne’ dimettersi.

Il Presidente dell’Unione. La Giunta dell’Unione


Articolo 16
Elezione del Presidente dell’Unione.
Durata. Cessazione

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti all’Unione assumono a turno la carica di Presidente dell’Unione, in modo che tutti i Comuni assumano consecutivamente la Presidenza dell’Unione stessa.

2. Nel corso della sua prima seduta, convocata entro trenta giorni dal Presidente temporaneo di cui all’art. 36 e ai sensi del precedente art. 11, il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.

3. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più giovane di età fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. Il Presidente dura in carica un anno, a  decorrere dal 1 di agosto.

5. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall’ufficio di Presidente dell’Unione, da componente della Giunta e del Consiglio.

6. Il Presidente ed i componenti della Giunta dell’Unione mantengono la sola indennità di funzione percepita dai Comuni aderenti.

Articolo 17
Composizione della Giunta

1. La Giunta dell’Unione è composta dal Presidente che la presiede e dai Sindaci dei Comuni aderenti.

2. In caso di impedimento temporaneo i Sindaci membri della Giunta possono delegare i rispettivi Vicesindaco dei Comuni aderenti all’Unione alla partecipazione alle riunioni dell’organo.

Articolo 18
Funzioni del Presidente dell’Unione

1. Il Presidente dell’Unione presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo dell’Ente che formano il programma amministrativo contestualmente al Bilancio preventivo. Tale proposta  approvata dal Consiglio in apposito documento.

2. Il Presidente dell’Unione svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e in quanto compatibili con il presente statuto, connesse allo svolgimento dell’attività dell’Ente. In particolare, il Presidente sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione ed assicura l’unità di indirizzo politico ed amministrativo dell’Ente, promuovendo e coordinando l’attività dei componenti della Giunta.

3. Il Presidente dell’Unione può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta dell’Unione.

4. Il Presidente dell’Unione ha la rappresentanza generale legale dell’Ente in giudizio.

Articolo 19
Il Vicepresidente dell’Unione

1. Le funzioni di Vicepresidente dell’Unione vengono svolte dal Sindaco designato dal Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicepresidente dell’Unione le funzioni sono esercitate dal componente della Giunta più giovane di età.

Articolo 20
Funzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione.

2. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

4. La Giunta può individuare, in relazione a specifiche materie e finalità, forme di coordinamento tra gli Assessori Comunali.

Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA


Art. 21
Diritto d’informazione e di accesso agli atti

1. L’Unione riconosce che l’informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l’Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:

a.  i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;

b.  i dati di cui l’Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;

c.  i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;

d.  i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall’Unione.

2. A tal fine disciplina con regolamento, redatto da apposita commissione, le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

Art. 22
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E’ assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:
a. essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l’emanazione dei provvedimenti medesimi;

b. assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l’emanazione del provvedimento.

3. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

4. L’Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

5. L’Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

6. Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi pubblici.

Art. 23
Istituzione del Difensore Civico

1. L’ Unione pu˜ istituire l’ufficio del Difensore Civico ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 267/00 quale garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa dell’Unione, la cui attività sarà normata da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell’Unione.

2. Il Difensore Civico ha il compito di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità.

3. Spettano al Difensore Civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie di soggetti socialmente deboli.

4. L’Unione può assicurare altresì l’esercizio delle funzioni di difesa civica mediante la stipulazione di una convenzione con il Difensore Civico Regionale.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA


Articolo 24
Principio di distinzione

1. L’attività amministrativa dell’Unione si svolge nell’osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell’Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all’apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.

2. Nei casi di carenza disciplinatoria delle competenze o d’incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione delle stesse, il principio di distinzione di cui al comma 1 costituisce criterio di riferimento per l’individuazione, in concreto, delle competenze medesime.

Articolo 25
Principi di amministrazione

É
1. L’attività dell’Unione è improntata a criteri di rispondenza all’interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata e dell’utenza, sia in termini di efficacia e speditezza dell’azione amministrativa, che di efficienza ed economicità dell’attività medesima, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni assolte.

2. L’Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio, per se stessa e per i comuni aderenti, delle azioni intraprese ed il controllo permanente e dinamico dell’attività svolta, in funzione del perseguimento degli obiettivi di periodo e, in generale, delle finalità e degli scopi ad essa istituzionalmente attribuiti.


Articolo 26
Criteri di organizzazione

1. L’organizzazione dell’Unione, allo scopo specifico di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all’art. 25,  costantemente ispirata ai criteri di seguito elencati:

a) funzionalità rispetto alla programmazione delle attività e alla determinazione degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione, anche attraverso la periodica verifica e la dinamica revisione dell’articolazione strutturale dell’ente e dell’assegnazione delle risorse, da effettuarsi, ove necessario, anche in corso d’esercizio e, in ogni caso, contestualmente all’approvazione del Piano esecutivo di gestione;

b) ampia flessibilità, a garanzia dei margini d’operatività necessari per l’assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte della direzione e dei responsabili delle strutture;

c) collaborazione tra servizi ed uffici;

d) imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell’utenza;

f) responsabilizzazione e collaborazione del personale.

2. I profili organizzativi di cui al comma 1 costituiscono criteri generali di riferimento per la predisposizione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta, che disciplina altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d’assunzione agli impieghi.

Articolo 27
Principi in materia di personale

1. L’Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.

2. L’Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

3. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

4. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all’Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell’Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.

5. Per specifiche iniziative di collaborazione, l’Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l’Unione.

6. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 del Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 28
Principi di collaborazione

1. L’Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

2. La Giunta dell’Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L’Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d’ufficio.

3. Qualora presso l’Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell’esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall’Unione per gli uffici e servizi medesimi.

4. I Segretari o Direttori dei Comuni aderenti e il Direttore Generale dell’Unione, ciascuno per quanto di sua competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti dal vigente Statuto e dalle convenzioni d’attribuzione all’Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

Articolo 29
Funzioni di Direzione generale dell’Unione

1. Le funzioni di Direzione Generale sono attribuite dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, con incarico a termine tra i funzionari aventi idonei requisiti per ricoprire la posizione.

2. Ai sensi dell’art 108 del Testo Unico. il Presidente dell’Unione, previa deliberazione della Giunta, può altresì nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso, sovrintende alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione.

4. Al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili delle strutture.

5. Il Direttore Generale è revocato dal Presidente dell’Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata dell’incarico non può essere superiore a cinque anni.

6. Quando il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente dell’Unione ad un Segretario dei Comuni aderenti all’Unione

Articolo 30
Principi in materia di servizi pubblici locali
Partecipazioni in società

1. L’Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.

2. L’Unione non può dismettere l’esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento dai Comuni senza il loro preventivo consenso.

3. L’Unione, per l’esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali.

4. I rapporti tra l’Unione e i soggetti indicati al comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.

5. Il Consiglio dell’Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.

6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l’Unione pu˜ stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all’Unione.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’


Articolo 31
Finanze dell’Unione


1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Compete al Presidente dell’Unione la presentazione di richieste per l’accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.

3. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all’Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.

Articolo 32
Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione

1. L’Unione delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio dell’Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. L’Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri dell’Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell’Unione.

Art. 33
Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell’Unione elegge, secondo le vigenti disposizioni, il Revisore dei Conti, che nell’espletamento delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell’Unione.

Articolo 34
Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.

Articolo 35
Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell’Ente  affidato mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del Testo Unico.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI


Articolo 36
Il Presidente temporaneo

1. A garanzia della continuità amministrativa, fino all’elezione del Presidente di cui all’art. 16, il Sindaco presidente dell’Associazione Reno Galliera esercita in via temporanea e transitoria i relativi poteri e le facoltà.

Articolo 37
Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l’Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Comune di Argelato, quale comune capofila dell’Associazione Intercomunale Reno Galliera.

2. Fino all’adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell’Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del Comune di Argelato, già comune capofila dell’Associazione Intercomunale Reno Galliera.

Articolo 38
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.


Art. 39
Effetti dello Statuto e costituzione dell’Unione

1. La costituzione dell’Unione decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo e comporta la trasformazione contestuale in Unione Reno Galliera dell’Associazione Intercomunale Reno Galliera.

2. Le convenzioni in essere tra i Comuni aderenti all’Associazione per il tramite del comune capofila ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all’approvazione delle delibere di conferimento all’Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata ed in ogni caso non oltre il termine dell’esercizio finanziario 2008.

3.  Nelle more del trasferimento all’Unione delle funzioni  e dei servizi, le prerogative  attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell’Associazione Intercomunale Reno Galliera sono svolte dalla Giunta dell’Unione.

4. L’Unione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo all’Associazione Reno Galliera.

5. Nelle more dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 35, l’Unione si potrà avvalere del servizio di tesoreria vigente presso il Comune capofila dell’Associazione Intercomunale Reno Galliera.


Articolo 40
Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

Articolo 41
Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.

3. Il presente Statuto è pubblicato:

a) nel Bollettino Ufficiale della Regione,
b) affisso all’Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi;
c) inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

6. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall’affissione all’albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l’approvazione iniziale.

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